SUPPORTO PER TUTTI I TRADER IN REGIME DICHIARATIVO

LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SULLA FISCALITÀ TRADING

Abbiamo risposto alle domande che più volte ci vengono poste in materia di fiscalità traders in regime dichiarativo. Per qualsiasi altro quesito è possibile contattare i nostri professionisti compilando il form in questa pagina.

REGIME DICHIARATIVO

Il conto trading è un conto deposito, quindi sconta l’imposta IVAFE in percentuale, per esattezza lo 0.2%. L’imposta fissa da 34,20€ è applicabile solo ai conti correnti e ai depositi bancari come libretti o depositi risparmio. L’IVAFE va versata per tutto il periodo in cui viene detenuto il denaro all’estero. Va versata a prescindere dai redditi perché è relativa al capitale detenuto all’estero. L’IVAFE si paga in dichiarazione dei redditi. Il conto deposito viene trattato come entità unica, per questo l’IVAFE viene pagata in riferimento al saldo al 31/12.
L’imposta IVAFE può essere compensata con crediti IRPEF, così come tutti gli altri redditi di capitale e redditi diversi.

I broker sostituti d’imposta (regime amministrato) possono avere delle commissioni molto più elevate dei broker esteri in regime dichiarativo.

Il Regime Dichiarativo a differenza dei Broker con Sostituto d’Imposta permette di:

  1. Sommare e compensare tra loro tutte le plus/minusvalenze finanziarie nel corso dell’anno.
  2. Compensare le plus/minusvalenze di un conto con quello di un altro conto.
  3. Trattenere i profitti lordi sul proprio conto fino al 30 giugno dell’anno successivo, mentre in regime con sostituto d’imposta vengono decurtate le imposte alla chiusura del trade.
  4. Ottimizzare la tassazione dell’intero portafoglio chiudendo entro fine anno posizioni in perdita per compensare i guadagni conseguiti nell’anno o posticipare le plusvalenze ad anni successivi.

Il calcolo delle plusvalenze o minusvalenze relative ad operazioni in valuta deve essere fatto (e il risultato deve essere inserito in dichiarazione dei redditi con l’eventuale pagamento delle imposte dovute) solo se la giacenza complessiva di tutti i depositi e conti correnti in valuta intrattenuti sia superiore a 51.645,69 europer almeno 7 giorni lavorativi continui (art. 67 Dpr 917/86). Per il calcolo della giacenza complessiva devono essere sommati tutti i controvalori dei depositi e conti intrattenuti anche di valute diverse anche con differenti intermediari o brokers. Superata la soglia di giacenza prevista per sette giorni lavorativi consecutivi bisogna inserire in dichiarazione la plusvalenza o la minusvalenza realizzata su tutte le operazioni dell’anno solare di riferimento della dichiarazione; se invece non si supera la soglia non bisogna dichiarare la plusvalenza e non si possono utilizzare le eventuali minusvalenze realizzate.

NO.

Le plusvalenze derivanti dalle attività finanziarie a seconda della natura delle stesse rientrano nei quadri RT, RM o RL e non si sommano con il reddito complessivo, ma vengono tassate separatamente (12,5% – 26%). Solamente le plusvalenze derivanti da ETF non armonizzati vanno a tassazione ordinaria e pertanto si sommano agli altri redditi (reddito da lavoro autonomo/dipendente ecc.).

I quadri derivanti dai conti trading devono essere inseriti obbligatoriamente nel modello Redditi: qualora predisponesse il modello 730 potrà comunque predisporre tale modello, come al solito, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute e poi procedere alla redazione del modello Redditi in aggiunta al 730 solo per i quadri derivanti dal conto Interactive Brokers.

Se deve presentare il modello Redditi o nel caso in cui consegua plusvalenze da ETF non armonizzati tale modalità non è possibile in quanto essendo tassati ordinariamente devono essere aggiunti al suo reddito e pertanto potrà predisporre solo il modello Redditi.

Altre domande?

    Informativa Privacy completa

    CHI DEVE DICHIARARE IL CONTO?

    SI.

    Quando si detiene un conto all’estero è obbligatorio dichiararlo nel Modello Redditi compilando il quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale e del pagamento dell’imposta IVAFE.

    SI.

    Quando si opera in regime dichiarativo è obbligatorio dichiarare il conto trading all’estero,  compilando il quadro RW, ai fini del monitoraggio fiscale. Dichiarare le minusvalenze non è obbligatorio ma se non si inseriscono in Unico si perde il vantaggio di poterle compensare con le plusvalenze successive entro 4 anni.

    NO.

    Il conto trading estero va sempre dichiarato, indipendentemente dalla cifra depositata

    Se non si conseguono redditi e non si detengono beni all’estero mancano i presupposti per dover fare la dichiarazione. Quando verrà effettuato un deposito sorgerà l’obbligo di dichiarazione.

    Non conta dove viene fatto il versamento ma dove risiede il conto. Vi sono conti per cui viene fatto il bonifico in Italia ma l’Istituto li versa all’estero. Chiedetevi dove andreste a ritirare il denaro: se il conto risiede giuridicamente all’estero va compilato nel quadro RW. Precisiamo che questo dettaglio è sempre specificato nel contratto fra utente e broker.

    INTERACTIVE BROKERS

    Si delineano due casi:

    1. ho collegato il conto all’account Dichiarativo.com → prima della chiusura avviso Dichiarativo.com in modo che possano scaricare i miei dati. Una volta chiuso il conto Dichiarativo.com non potrà più estrapolare i miei dati pertanto dovrò scaricarli personalmente (vedi punto 2)
    2. Non ho collegato il conto all’account Dichiarativo.com → devo scaricare la documentazione formata da un file pdf e un file xml per l’anno corrente (fino alla data di chiusura) e inviarla a Dichiarativo.com. Una volta chiuso il conto Interactive Brokers fornisce un periodo temporale ristretto per effettuare tale operazione. Per maggiori informazioni visitare la pagina esportazione dati.

    Collegare il proprio conto Interactive Brokers all’account di Dichiarativo.com ci permette solamente di visionare e scaricare i dati senza possibilità di effettuare alcuna operazione. Inoltre permetterà al cliente di non perdere le scadenze degli sconti applicati da Dichiarativo.com e di non avere problemi nella consegna dei dati corretti per le annualità da elaborare.

    NO. 

    Non è possibile collegare il proprio conto all’account Dichiarativo.com se si ha già un amministratore, un gestore oppure se il conto è stato aperto tramite un Introducing Broker.

    Nel caso in cui non riscontrasse la possibilità di collegare il conto è necessario esportare la documentazione richiesta direttamente dalla piattaforma di Interactive Brokers

    PERCHE’ DICHIARATIVO FACILE?

    SI.

    Dichiarativo Facile investe da anni tempo e risorse per trasferire le competenze dei professionisti in un software che permette di calcolare i risultati finanziari e valutari secondo la normativa fiscale e di riconciliare i calcoli effettuati con le giacenze presenti sul conto del cliente. Come meglio spiegato nelle nostre condizioni accettate dal cliente al momento di prestare il servizio, la nostra azienda si fa carico delle eventuali sanzioni da parte dall’Agenzia delle Entrate per un calcolo non corretto.

    A seconda del tipo di calcolo da effettuare viene rilasciata al cliente differente documentazione dei calcoli utile per la compilazione della dichiarazione dei redditi e da consegnare all’amministrazione finanziaria in caso di richiesta. In caso di necessità di assistenza di un professionista per la redazione della dichiarazione dei redditi o della sola redazione dei quadri relativi ai conti depositi, Dichiarativo.com potrà indicare il nominativo di uno dei commercialisti con cui collabora.

    CONTO in regime dichiarativo
    Viene fornita distinta documentazione che evidenzia gli interessi attivi percepiti, i dividendi incassati, le plusvalenze o le minusvalenze realizzate, la base imponibile ai fini IVAFE e gli importi delle consistenze rilevanti al fine del monitoraggio fiscale (quadro RW).

    CONTO valutario
    Viene fornita la documentazione relativa alle plusvalenze o minusvalenze realizzate.

    SI.

    Dichiarativo Facile predispone le elaborazioni dati dei conti trading, mentre il modello Redditi Persone fisiche sarà predisposto da uno dei Professionisti convenzionati.

    TASSAZIONE ETF, ETC, ETN

    Relativamente agli ETF non armonizzati non vi è un elenco esaustivo e bisogna far riferimento al singolo ISIN (se cambia l’ISIN si tratta di strumenti differenti): tutti gli ETF disponibili sulle Borse Europee sono armonizzati mentre generalmente, ma non è detto, quelli quotati sulle Borse USA sono non armonizzati. In ogni caso per avere la certezza è indispensabile visualizzare le indicazioni dell’emittente.

    NO.

    Gli ETF devono sempre essere valutati singolarmente ad ogni chiusura di trade.

    Le minusvalenze da ETF vanno dichiarate come redditi diversi e possono compensare altri redditi diversi quali le azioni, opzioni e futures.
    Le plusvalenze da ETF andranno dichiarate come redditi di capitale (ETF armonizzati) o come redditi ordinari (ETF non armonizzati).

    NO.

    Non è possibile compensare in regime dichiarativo le plusvalenze da ETF, fondi comuni e OICR in quanto se relativi a strumenti armonizzati trattasi di redditi di capitale e tassati ad imposta sostitutiva del 26%, mentre se sono strumenti non armonizzati sono tassati ad imposta ordinaria e quindi sommati agli altri redditi (lavoro dipendente, autonomo…). Non possono essere compensati con minusvalenze da redditi diversi di capitale quali sono quelle generate da azioni, opzioni, futures, ETF, fondi comuni e OICR.

    SI. 

    Gli ETF vanno sempre valutati singolarmente ad ogni chiusura di operazione. Mentre le plusvalenze da ETF vanno dichiarate come redditi di capitale (per gli ETF armonizzati) o come redditi ordinari (per gli EFT non armonizzati), le minusvalenze da ETF vanno dichiarate come redditi diversi pertanto possono compensare altri redditi diversi tra cui quelli provenienti da azioni, opzioni, futures e cfd.

    SI.

    Gli ETC (Exchange Traded Commodities) e gli ETN (Exchange Traded Notes) vengono tassati come le azioni ordinarie nella sezione redditi diversi, pertanto è possibile compensare le loro plusvalenze con altre minusvalenze di redditi diversi.

    BITCOIN E CRIPTOVALUTE

    Sebbene la normativa non sia specifica è obbligatorio dichiarare i Conti Trading utilizzati per investire in Bitcoin o in Criptovalute. Se il conto è estero il cliente dovrà pagare l’imposta sulle plusvalenze pari al 26%, ma nel caso delle criptovalute questo accade solo se la persona fisica ha detenuto per più di 7 giorni lavorativi consecutivi la somma in Euro pari a 51645,69€.

    Per quanto riguarda l’IVAFE è arrivato un chiarimento importante da parte dell’Agenzia delle Entrate. Le Criptovalute non sono soggette a tassazione IVAFE in quanto l’imposta si applica esclusivamente ai depositi e conti correnti di natura “bancaria”.

    NO.

    Il calcolo delle plusvalenze o minusvalenze relative ad operazioni in valuta, tra cui i Bitcoin o le Criptovalute, deve essere fatto solo se la giacenza complessiva di tutti i depositi e conti correnti in valuta intrattenuti sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui.

    NO.

    Il calcolo delle plusvalenze o minusvalenze relative ad operazioni in valuta, tra cui i Bitcoin o le Criptovalute, deve essere fatto solo se la giacenza complessiva di tutti i depositi e conti correnti in valuta intrattenuti sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui.

    La verifica del superamento della soglia dei 51.645,69 € deve essere fatta prendendo in considerazione il cambio di inizio anno. Nello specifico non è possibile dai prospetti di eToro effettuare tale verifica: il trader dovrà calcolare a ritroso quanta valuta potrà detenere utilizzando i cambi Banca d’Italia di inizio periodo (nel caso di criptovalute della piattaforma di riferimento).
    Ad esempio cambio BTC al 01/01/2021 su eToro risulterà 29137.88 USD al cambio di 1,213356 = 24.014,29 EUR.

    Da qui il cambio:
    51.645,69 €/24014.29 = 2,1505 BTC

    Finché il trader non supera 2,1505 BTC le valute non hanno rilevanza fiscale, quindi non è tenuto a pagare imposte sulle plusvalenze da BTC, ma neanche potrà utilizzare eventuali minusvalenze.

    Attenzione però: la giacenza su eToro risulta essere in USD quindi la verifica del superamento della soglia di 51.645,69€ deve tener conto anche della liquidità in USD. All’aumentare delle criptovalute detenute aumentano i valori da tenere in considerazione. Se si possiedono altri conti nei quali si detengono valute o criptovalute, anch’essi dovranno essere considerate nel calcolo.

    CALCOLO DELLE TARIFFE

    Oltre alla tariffa base per l’elaborazione dei conti Interactive Brokers possono essere applicate delle maggiorazioni per:

    Numerosità di trades: un’operatività elevata richiede un’elaborazione più lunga e più complessa

    Controvalore dei trades: un maggior controvalore dei trades implica una maggiore responsabilità sul calcolo

    Trasferimenti titoli e operazioni societarie: per questo tipo di operazioni dobbiamo intervenire manualmente e ricostruire l’effetto dell’operazione societaria sui trades storici

    Inoltre, possono esserci operazioni di CAMBIO SIMBOLO non indicate nel report PDF  che creano differenze di riconciliazione sulle posizioni. Dichiarativo.com deve identificare la corrispondenza tra i simboli che presentano differenze di posizione nella riconciliazione, inserire correzioni e rielaborare.
    Ultimamente abbiamo notato che Interactive Brokers in corso d’anno cambia alcuni simboli, aggiungendo o togliendo una lettera che identifica il mercato europeo sul quale è tradato l’azione.
    Soltanto riconciliando manualmente i simboli riusciamo ad elaborare correttamente il conto.
    Per esempio TITm → TIT

    Nel caso di un conto già aperto e con posizioni o valute aperte alla data di inizio anno, è necessario ricreare la stratificazione LIFO di tutte le posizioni e valute aperte. Questo si può fare soltanto elaborando anche gli anni precedenti. Ciò permette di individuare i trades originali che portano alle posizioni rimaste aperte. L’elaborazione degli anni precedenti è a scelta del titolare anche se Dichiarativo.com consiglia di elaborare tutti gli anni possibili o di apertura dei conti, ma è necessario elaborare almeno un anno. L’elaborazione di “anni precedenti” viene addebitata solo il primo anno di affidamento del servizio a Dichiarativo.com ed ha il costo di €30 per ogni anno precedente, più una maggiorazione per eventuali operazioni societarie poiché vengono verificate manualmente da un professionista o da un collaboratore senior (split/ merger/ scrip dividend / ecc).

    Quando contiamo i trades contiamo gli eseguiti, poiché lo stesso trade potrebbe essere stato eseguito in più parti a prezzi e in momenti differenti.

    Ad esempio se un singolo trade di 1000 azioni risulta diviso in 4 eseguiti di 250 azioni ciascuno conteremo i quattro eseguiti.

    Per le operazioni societarie l’operazione può essere una (ad esempio una posizione) ma può essere descritta nel report PDF/XML con 2 righe (operazioni societarie “diverse”).

    NORMATIVA

    Il conto cointestato obbliga ciascun cointestatario alla predisposizione dl modello redditi per la quota di redditi o minusvalenze e per il quadro RW.

    Dichiarativo.com consegna i facsimile dei quadri compilati per ciascun cointestatario.

    Per poter recuperare le minusvalenze conseguite su un conto in regime amministrato è necessario avere la certificazione delle minusvalenze rilasciata dalla banca o dal broker del conto sul quale sono state generate le minusvalenze.

    La certificazione rilasciata deve riportare una dicitura simile a “Certificazione ai sensi dell’art. 6 comma 5 del D.Lgs. 461/97”.

    Tale certificazione viene rilasciata alla chiusura del conto amministrato o se lo stesso è stato trasformato in regime dichiarativo.

    Si rammenta che la trasformazione del conto in regime dichiarativo, se l’istituto lo permette,  avrà decorrenza  dal 01.01 dell’anno successivo.

    Entro 2/3 mesi dalla chiusura o trasformazione del conto amministrato l’Istituto rilascerà la certificazione delle minusvalenze con la relativa data di scadenza (il c.d. zainetto fiscale) che potrà essere utilizzato in dichiarazione dei redditi a compensazione delle plusvalenze.
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